Art. 11.
(Autorità di certificazione sulla ristorazione).

      1. In ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono istituite autorità di certificazione con il compito di accertare il rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti della

 

Pag. 13

ristorazione che usufruiscono della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10.
      2. Le autorità di cui al comma 1 hanno natura giuspubblicistica e sono costituite con apposite leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne regolano il numero, la composizione e le competenze.
      3. Le autorità di cui al comma 1 sono composte da soggetti dotati di adeguata professionalità ed esperienza in agricoltura, in medicina veterinaria e nel settore igienico-sanitario.
      4. Le autorità di cui al comma 1 hanno il potere di sospendere o di revocare la certificazione di agricoltura biologica di cui al medesimo comma 1.